A livello legislativo, il sistema previdenziale svizzero è saldamente definito nella Costituzione federale svizzera. Il sistema si basa sul principio dei tre pilastri: la previdenza statale e la previdenza professionale obbligatorie nonché la previdenza privata facoltativa. Questi tre pilastri sono armonizzati tra loro, si integrano a vicenda e forniscono prestazioni finanziarie in caso di invalidità, pensionamento o decesso.
Nell’ambito dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI) sono assicurate tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa.
I contributi dovuti dalle persone che svolgono un’attività lucrativa vengono detratti direttamente dal loro salario. Chi non esercita un’attività lucrativa versa almeno un contributo minimo. Tale condizione decade se la coniuge o il coniuge versa almeno il doppio del contributo minimo.
Le prestazioni vengono erogate sotto forma di rendite di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti. Tuttavia, sono stabiliti dei limiti massimi alle prestazioni, che dipendono, tra le altre cose, dal numero di anni contributivi.
La legge sulla previdenza professionale (LPP) e la legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) disciplinano la previdenza di tutte le dipendenti e tutti i dipendenti tramite il loro datore di lavoro (cassa pensione) e gli infortuni professionali e non professionali.
I contributi dovuti dalle dipendenti e dai dipendenti vengono detratti direttamente dal loro salario e il datore di lavoro è tenuto a versare un importo come minimo equivalente. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a versare anche i contributi per gli infortuni professionali.
Le prestazioni vengono erogate sotto forma di rendite di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti. La legge fissa però dei limiti massimi alle prestazioni, che integrano quelle del primo pilastro.
La previdenza privata facoltativa (pilastro 3a o pilastro 3b) consente di integrare le prestazioni del primo e del secondo pilastro a seconda delle proprie esigenze. La Confederazione incentiva questo tipo di soluzione previdenziale tramite agevolazioni fiscali, previste soprattutto per la previdenza vincolata (pilastro 3a).
Chi sceglie di accumulare fondi in maniera facoltativa in vista della vecchiaia, versa dei contributi autonomamente. Quelli versati nel pilastro 3a ogni anno possono essere detratti dal reddito imponibile fino a un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.
A seconda delle esigenze possono essere assicurate varie prestazioni, che sono poi corrisposte sotto forma di prestazioni in capitale, rendite di vecchiaia o di invalidità oppure prestazioni in caso di decesso.