Il 2° pilastro è la cosiddetta previdenza professionale, meglio conosciuta come cassa pensione. La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) e la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) disciplinano la previdenza di tutte le dipendenti e tutti i dipendenti tramite il loro datore di lavoro (cassa pensione) e gli infortuni professionali e non professionali.
Sono assicurati obbligatoriamente presso la rispettiva cassa pensione del proprio datore di lavoro tutte le dipendenti e tutti i dipendenti con un reddito soggetto all’AVS.
Di regola, si è persone assicurate attive e quindi anche assoggettate al versamento dei contributi fino all’età di pensionamento ordinaria (dal 2024: età di riferimento unica a 65 anni per donne e uomini). Questo fintanto che si esercita un’attività lucrativa e si percepisce un reddito soggetto all’AVS. Le casse pensioni possono proporre di far proseguire l’assicurazione fino all’età di 70 anni, a condizione che la persona assicurata continui a esercitare un’attività lucrativa.
Chi va in pensione percepisce una rendita di vecchiaia e di norma non è più una persona assicurata attiva. Tuttavia, in determinate circostanze, a partire dai 58 anni è possibile far proseguire l’assicurazione in caso di pensionamento parziale o di perdita del posto di lavoro. Risulta determinante il corrispondente regolamento della cassa pensione.
Anche chi rinuncia a esercitare un’attività lucrativa non è più assicurato presso una cassa pensione. Lo stesso vale se il rapporto di lavoro viene risolto e non è possibile assumere un nuovo impiego entro un mese con una corrispondente soluzione per la cassa pensione.
La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) disciplina le prestazioni minime delle casse pensioni previste dalla legge. Queste prestazioni sono definite prestazioni obbligatorie o regime obbligatorio LPP. Sono definite dalla legge, ad esempio, la remunerazione minima annua degli averi di vecchiaia o i contributi per gli accrediti di vecchiaia in percentuale del salario assicurato.
Molte casse pensioni offrono prestazioni che vanno oltre il minimo previsto dalla legge, le cosiddette prestazioni sovraobbligatorie. Queste prestazioni possono includere, ad esempio, una remunerazione aggiuntiva sugli averi di vecchiaia o coprire l’assicurazione di componenti del salario che superano il salario assicurato per legge.
La quota obbligatoria della prestazione della cassa pensione è quindi definita dalla legge. Tuttavia, la maggior parte delle casse pensioni offre prestazioni supplementari in relazione alla quota sovraobbligatoria. Per tutte le prestazioni è determinante in ogni caso il relativo regolamento della cassa pensione.
Con gli accrediti di vecchiaia annuali si generano gli averi di vecchiaia futuri. Per questo a partire dal 25° anno di età vengono riscossi i relativi contributi salariali. I contributi dovuti dalle dipendenti e dai dipendenti vengono detratti direttamente dal salario Il datore di lavoro è tenuto a versare un importo come minimo equivalente, come previsto dalle disposizioni di legge ai sensi della LPP. Il datore di lavoro ha la possibilità di versare contributi più elevati. Spesso alle dipendenti e ai dipendenti viene offerta anche la possibilità di un effettuare cosiddetto riscatto facoltativo per colmare le lacune previdenziali, migliorare le prestazioni o finanziare un pensionamento anticipato. In relazione a tutti i contributi e le prestazioni si applica il corrispondente regolamento della cassa pensione.
Il datore di lavoro deve assicurare il proprio personale anche contro gli infortuni professionali. I contributi a tale scopo sono a carico del datore di lavoro. Chi lavora per più di otto ore alla settimana è inoltre assicurato obbligatoriamente anche contro gli infortuni non professionali. Tali contributi vengono detratti alle dipendenti e ai dipendenti direttamente dal salario.
La cassa pensione eroga prestazioni per vecchiaia, invalidità e decesso che vengono versate sotto forma di rendite di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti e vanno a integrare le prestazioni del primo pilastro.
Di regola, una rendita d’invalidità LPP viene versata solo se sussiste il diritto a una rendita AI ordinaria del primo pilastro. Lo stesso vale in linea di principio anche per le rendite per vedove e vedovi che integrano la prestazione corrispondente dell’AVS.
Di norma, la cassa pensione versa una rendita di vecchiaia a vita a partire dal raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Chi va in pensione in anticipo deve mettere in conto di percepire una rendita più bassa. Chi continua a lavorare oltre l’età di pensionamento di solito beneficia di una rendita (proporzionalmente) più elevata.
In alternativa, il capitale di vecchiaia può essere prelevato interamente o parzialmente rispettando determinate scadenze. Per contro, si rinuncia tuttavia a una parte o all’intera rendita della cassa pensione. Inoltre, il capitale prelevato deve essere tassato una volta sola, quindi anche la sua gestione è a discrezione di chi lo ha ritirato.
Tutte le informazioni e le condizioni relative al pensionamento anticipato o parziale nonché al prelievo di capitale sono contenute nel regolamento della rispettiva cassa pensione.