Persino chi ha sempre effettuato i versamenti all’AVS ed è sempre stato assicurato presso una cassa pensione tramite il datore di lavoro, dopo il pensionamento può contare tuttavia solo su circa il 60% dell’ultimo reddito. Il terzo pilastro, quindi, è indispensabile per integrare in modo personalizzato le prestazioni dell’AVS e della cassa pensione.
In Svizzera il pilastro 3a rientra nella previdenza privata ed è anche detto previdenza vincolata. Serve principalmente come soluzione previdenziale in vista della vecchiaia e integra le prestazioni della previdenza statale (AVS/AI) e della previdenza professionale (cassa pensione).
Al pilastro 3a si applicano disposizioni di legge precise: il contributo annuo massimo, ad esempio, viene stabilito dalla Confederazione.
I versamenti nel pilastro 3a sono facoltativi, ma caldamente raccomandati e permettono di beneficiare di agevolazioni fiscali. I versamenti annui, infatti, possono essere detratti dal reddito imponibile.
Tutte le persone con un reddito soggetto all’AVS che esercitano un’attività lucrativa (come lavoratore/trice dipendente o indipendente) in Svizzera possono effettuare versamenti nel pilastro 3a.
In qualsiasi momento. Il contributo annuo deve però essere fatto pervenire al destinatario entro il 31.12 dell’anno in corso per poter essere anche detratto dall’imposta sul reddito l’anno successivo.
Il contributo 3a versato durante l’anno in corso potrà essere detratto l’anno successivo dal reddito imponibile (come deduzione fiscale 3a) nella dichiarazione delle imposte. Calcolate già ora quanto risparmierete sulle imposte.
Le prestazioni di vecchiaia possono essere erogate non prima di cinque anni dal momento in cui si raggiungerà l’età di pensionamento AVS.
I pagamenti in capitale vengono tassati una sola volta separatamente dagli altri redditi applicando un’aliquota ridotta stabilita in misura diversa da ogni singolo cantone. Chiedete all’amministrazione delle contribuzioni del vostro cantone di residenza.