Per una relazione felice non occorre necessariamente essere sposati, bensì una copertura reciproca intelligente, che ovviamente è opportuna anche per i coniugi. Tra l’altro, le unioni domestiche registrate tra persone dello stesso sesso sono equiparate al matrimonio. Dal 1° luglio 2022 esiste solo il matrimonio per tutti. I seguenti consigli forniscono una sintesi degli aspetti a cui prestare attenzione nella copertura reciproca per la vecchiaia e in caso di decesso, nonché illustrano le differenze per quanto riguarda lo stato civile.
A causa del cosiddetto plafonamento, le coppie sposate ricevono una rendita inferiore rispetto a quelle non sposate, nello specifico al massimo una volta e mezza la rendita completa. Per contro, soltanto i coniugi hanno diritto a una rendita per vedovi, mentre le coppie non sposate no.
Un consiglio: può essere opportuna un’integrazione delle prestazioni mancanti tramite il terzo pilastro, ad esempio con un’assicurazione di rendita complementare o un’assicurazione in caso di decesso.
Dopo la morte di un coniuge, le coppie sposate ricevono di norma una rendita per coniugi dalla cassa pensione, se al decesso il coniuge superstite ha più di 45 anni e il matrimonio durava da più di cinque anni.
Conviventi o sposati: il regolamento della cassa pensione è determinante. Presso numerose casse pensione a determinate condizioni è possibile una cosiddetta rendita per partner conviventi per le coppie non sposate, a condizione però che il partner o la partner siano affiliati presso la cassa pensione. Ai fini della prestazione è determinante perlopiù che al decesso del partner vi sia stata una convivenza nella stessa economia domestica per almeno cinque anni. Pertanto, conviene annunciare tempestivamente il partner o la partner quale convivente presso la cassa pensione nonché designare i beneficiari.
I diritti dipendono dal regolamento della cassa pensione e dal cosiddetto ordine dei beneficiari, che forniscono informazioni su chi può ricevere le prestazioni e a quanto queste ammontano. Con la notifica del partner convivente e la modifica dell’ordine dei beneficiari potete decidere voi.
Un consiglio: in ogni caso vanno verificati il certificato di previdenza personale e il regolamento della rispettiva cassa pensione, al fine di rilevare tempestivamente eventuali lacune a livello previdenziale e i diritti per quanto riguarda la relativa copertura reciproca. Di norma sono altresì possibili riscatti su base volontaria volti a migliorare le prestazioni, ma solo prima del pensionamento. Inoltre, anche in questo caso può essere opportuno integrare le prestazioni mancanti tramite il terzo pilastro, ad esempio con un’assicurazione di capitale supplementare quale riserva e a compensazione di rendite più basse oppure un’assicurazione in caso di decesso che garantisca la copertura degli impegni finanziari.
Si può tutelare il proprio partner o la propria partner nel quadro del terzo pilastro con un’assicurazione sulla vita, che presenta un cosiddetto privilegio ereditario. Ciò significa che in caso di decesso le prestazioni non rientrano nella massa ereditaria e ad esempio le assicurazioni di puro rischio vengono corrisposte direttamente alla persona beneficiaria. A quali aspetti bisogna però prestare attenzione a tal proposito è spiegato in un articolo separato del nostro blog, di cui trovate il link qui di seguito.