Il primo pilastro, comunemente chiamato «l’AVS», è l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (AVS/AI). Costituisce la base del sistema previdenziale svizzero e ha lo scopo di erogare prestazioni in grado di coprire i bisogni vitali, che vengono soddisfatti sotto forma di rendite di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti. Tuttavia, le prestazioni massime sono limitate e dipendono, tra le altre cose, dal numero di anni contributivi.
Le prestazioni delle casse pensioni (2° pilastro) e della previdenza privata (3° pilastro) integrano le prestazioni di base dell’AVS/AI.
Sono assicurate obbligatoriamente presso l’AVS tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera (quindi ad es. anche frontalieri/e) nonché tutte le persone domiciliate in Svizzera (ad es. figli/e e altre persone che non esercitano un’attività lucrativa come studenti/esse, invalidi/e, beneficiari/arie di rendita e casalinghi/e).
In determinate circostanze anche per la popolazione svizzera domiciliata all’estero è possibile stipulare un’assicurazione facoltativa nell’ambito dell’AVS per evitare lacune contributive. A questo proposito si applicano condizioni particolari.
In linea di massima, per tutta la vita. Le figlie e i figli di età inferiore ai 18 anni sono assicurati (rendite per figli e rendite per orfani), ma non sono ancora assoggettati al versamento dei contributi. A partire dall’età di 18 anni inizia l’obbligo di contribuzione per le persone che esercitano un’attività lucrativa. Chi non esercita un’attività lucrativa è assoggettato al versamento dei contributi a partire dall’età di 20 anni.
Le prestazioni di vecchiaia vengono normalmente erogate a partire dall’età di pensionamento ordinaria (dal 2024: età di riferimento unica a 65 anni per donne e uomini), al raggiungimento della quale di solito termina anche l’obbligo di contribuzione. Chi lavora dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento continua a essere assoggettato al versamento dei contributi.
L’AVS funziona secondo il sistema di ripartizione. Questo significa che tutte le rendite di un determinato anno devono essere coperte dalle entrate dello stesso anno. Le entrate provengono da un lato dai contributi versati dalle persone che svolgono un’attività lucrativa e dai datori di lavoro, e dall’altro, anche da una parte dell’imposta sul valore aggiunto. Entrate maggiori o minori confluiscono nel cosiddetto fondo di compensazione dell’AVS, che deve garantire la continuità dei pagamenti delle rendite.
Tuttavia, a causa dello sviluppo demografico, sono necessari fondi supplementari per finanziare l’AVS. La legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) approvata il 19 maggio 2019 nonché la riforma per la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) approvata il 25 settembre 2022 intendono incidere positivamente sulla situazione finanziaria dell’AVS.
Tutte le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa. I contributi dovuti dalle persone che svolgono un’attività lucrativa vengono detratti direttamente dal salario. Chi non esercita un’attività lucrativa versa almeno un contributo minimo. Tale condizione decade se la o il coniuge versa almeno il doppio del contributo minimo.
L’importo della rendita di vecchiaia dell’AVS dipende dal numero degli «anni contributivi imputabili» e dal «reddito annuo medio determinante». Le lacune sono solitamente dovute alla mancanza di anni contributivi. Ad esempio, se durante un’interruzione dell’attività lavorativa, lunghi viaggi all’estero, ma anche durante il periodo di accudimento della prole non sono stati versati i contributi minimi negli anni in questione. Questi anni contributivi mancanti possono essere compensati a posteriori, ma al massimo per gli ultimi cinque anni.
Di norma, la rendita AVS viene erogata a partire dall’età di pensionamento ordinaria (dal 2024: età di riferimento unica a 65 anni per donne e uomini). La rendita, tuttavia, non arriva automaticamente. Dovete darne diretta comunicazione circa tre o quattro mesi prima alla cassa di compensazione AVS di competenza che calcola quindi l’importo definitivo della rendita, in modo che possa essere versata puntualmente.
Se desiderate riscuotere la vostra rendita già prima dell’età di pensionamento ordinaria, dovete comunicare anche questo intento per tempo alla cassa di compensazione AVS. Una riscossione anticipata della rendita comporta tuttavia una riduzione permanente di quest’ultima. È possibile riscuotere la rendita AVS anche più avanti nel tempo (rispetto all’età di pensionamento ordinaria). In cambio, si può beneficiare di una rendita permanentemente più elevata.
La rendita AVS è limitata dalla legge, sia verso l’alto che verso il basso. La rendita massima non può ammontare a più del doppio della rendita minima. Nel caso delle coppie coniugate, si applica il cosiddetto «plafonamento», il che significa che la coppia può riscuotere al massimo il 150% della rendita individuale massima.
L’importo effettivo della rendita è determinato sulla base degli «anni contributivi imputabili» (scala 44) e del «reddito annuo medio determinante».
Calcolare in autonomia l’ammontare della rendita AVS personale è difficile, perché entrano in gioco troppi fattori, come il numero effettivo di anni contributivi, tutte le modifiche salariali, le variazioni dello stato civile, la prole e tanto altro ancora. Pertanto, la rendita AVS definitiva viene calcolata dalla cassa di compensazione AVS di competenza solo poco prima del pensionamento.
Tuttavia, può essere opportuno richiedere ogni quattro o cinque anni alla cassa di compensazione AVS di competenza un estratto del conto individuale (CI). Soprattutto in caso di frequenti cambi di impiego. Attraverso l’estratto è possibile controllare i contributi AVS versati ed eventualmente individuare e compensare tempestivamente gli anni contributivi mancanti.
Anche l’assicurazione per l’invalidità (AI) fa parte del sistema svizzero delle assicurazioni sociali e in quanto assicurazione obbligatoria appartiene al primo pilastro, analogamente all’AVS. È di competenza degli uffici AI cantonali e degli uffici AI del luogo di domicilio delle persone assicurate.
Chi diventa invalido riceve dall’AI in primo luogo un sostegno mediante provvedimenti d’integrazione adeguati. L’obiettivo è quello di migliorare la situazione in termini di capacità di guadagno, in modo da poter continuare a essere parte integrante del mercato del lavoro. In secondo luogo, l’AI sostiene le persone invalide anche con prestazioni in denaro per garantire la copertura dei bisogni vitali. Tuttavia, l’obiettivo resta sempre il reinserimento (migliore possibile) prima di versare una rendita AI. Per questo motivo, le persone interessate sono strettamente seguite dagli uffici AI di competenza, che rivalutano anche periodicamente la situazione.
Le prestazioni in caso di invalidità delle casse pensioni (2° pilastro) e le prestazioni in caso d’incapacità di guadagno della previdenza privata facoltativa (3° pilastro) integrano le prestazioni di base dell’AI. Le relative prestazioni in caso d’invalidità sono coordinate tra loro nell’ambito del sistema dei tre pilastri e tengono conto delle decisioni dell’AI per le loro prestazioni.
Come per l’AVS, anche nel caso dell’AI sono obbligatoriamente assicurate tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e tutte le persone domiciliate in Svizzera.
Il diritto alle prestazioni può essere fatto valere presso il rispettivo ufficio AI, che è in grado di chiarire ogni singolo caso e determina la natura e l’entità delle prestazioni.
Una persona viene considerata invalida ai sensi dell’AI se non è in grado di svolgere un’attività lucrativa a causa di un danno alla salute di origine fisica, psichica o mentale o se non è in grado di svolgere la propria attività nel suo usuale ambito (ad es. nell’economia domestica). Le persone minorenni sono considerate invalide se, a causa di un danno alla salute, possono in seguito svolgere un’attività lucrativa in maniera limitata.
In base al principio che predilige il reinserimento rispetto alla rendita, l’AI prevede diverse prestazioni che possono essere discusse caso per caso, tra cui:
In linea di principio, le prestazioni AVS e AI devono coprire il fabbisogno vitale. Tuttavia, in assenza di un reddito o di un patrimonio supplementare per coprire il costo minimo della vita, la situazione può complicarsi. In questo caso le prestazioni complementari (PC), in quanto parte integrante delle assicurazioni sociali svizzere, offrono un sostegno a complemento dell’AVS e dell’AI.
Le prestazioni complementari sono finanziate con i fondi fiscali. L’organizzazione spetta ai cantoni e di norma questi ultimi incaricano le casse di compensazione AVS cantonali dell’attuazione operativa, presso le quali può essere anche presentata una corrispondente richiesta di prestazioni complementari.
In linea di principio, ha diritto a prestazioni complementari la popolazione svizzera domiciliata in Svizzera. Per le persone straniere valgono termini e condizioni speciali.
Chi con il proprio reddito o la propria rendita non riesce a coprire il costo minimo della vita ha diritto a prestazioni complementari. Gli uffici competenti confrontano poi caso per caso le entrate e le uscite riconosciute e determinano così l’importo di eventuali prestazioni complementari.