L’assicurazione eventi consiste in primo luogo in un’assicurazione cose che copre le perdite o i danni a cose causati ad es. dalle intemperie o dagli incendi. Un’«assicurazione annullamento eventi» può essere stipulata sotto forma di copertura complementare, che tutela dalle perdite finanziarie in caso di annullamento, sospensione o rinvio della manifestazione assicurata, a patto che il sinistro in questione sia stato causato da un evento assicurato, come ad es. tempesta, grandine, incendio ecc.
L’annullamento non è assicurato ad es. in caso di disdetta o malattia dell’artista che avrebbe dovuto esibirsi o a seguito di un’ordinanza ufficiale. Per questo motivo non sono coperte le manifestazioni che vengono annullate in seguito alle disposizioni emanate dalle autorità per contenere la diffusione del COVID-19.
L’Helvetia s’impegna costantemente per trovare soluzioni che ci consentano di aiutare i clienti interessati. In caso di domande, i nostri consulenti saranno lieti di assistervi.
Tutti i clienti aziendali con un’assicurazione commerciale PMI dell’Helvetia beneficiano gratuitamente di due consulenze legali telefoniche all’anno per tematiche relative all’attività assicurata, indipendentemente dall’ambito giuridico (incluse le questioni di recupero crediti). Per domande specifiche, il nostro partner Coop Protezione Giuridica è a vostra disposizione al numero +41 62 836 00 57.
Se è stata inoltre stipulata un’assicurazione protezione giuridica Helvetia, sono coperti anche i costi per la consulenza legale e le parcelle degli avvocati, in ogni caso fino ad almeno CHF 5'000.–, per molti ambiti del diritto fino a CHF 500'000.– (ad es. diritto del lavoro, di locazione/leasing, controversie con un’assicurazione). L’estensione dell’assicurazione è descritta nella polizza della vostra assicurazione commerciale PMI dell’Helvetia. In caso di dubbi, potete rivolgervi al vostro consulente alla clientela presso l’Helvetia, a vostra disposizione per fornirvi assistenza.
A condizione che l’obbligo vaccinale sia stato introdotto nel Paese di destinazione successivamente al momento della prenotazione del viaggio (e sia in vigore nel momento in cui viene effettuato il viaggio), vale quanto segue.
Il 31 maggio 2021 la Confederazione ha revocato la raccomandazione di rinunciare a viaggi all’estero non urgenti. Di conseguenza, è di nuovo garantita la copertura assicurativa per tutti i Paesi e le regioni che, al momento della prenotazione, non risultano nell’elenco dell’UFSP dei Paesi a rischio e in relazione ai quali non sono state comunicate altre restrizioni quali divieti di ingresso o misure di quarantena.
L’Helvetia continua tuttavia a garantire la copertura in caso di contrazione del coronavirus e di quarantena non prevedibile, predisposta dalle autorità, ad esempio dopo essere entrati in contatto con una persona infetta. La quarantena disposta dalle autorità conseguente al rientro in Svizzera da una regione a rischio non è invece considerata un evento assicurato.
I sinistri possono essere segnalati online o telefonicamente al numero +41 58 280 3000.
Consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
I clienti dell’Helvetia hanno la possibilità di depositare le targhe presso la Sezione della circolazione cantonale. A partire dal primo giorno della consegna, l’Helvetia sospende il calcolo del premio fino all’eventuale ripristino. Al contempo, la prestazione assicurativa prosegue per un massimo di dodici mesi a partire dalla restituzione secondo quanto definito da contratto, a condizione che i veicoli non vengano utilizzati sulla rete stradale pubblica e se ne detiene il possesso.
Fintantoché i veicoli sono immatricolati, non è possibile procedere a una riduzione dei relativi premi a seguito dell’emergenza COVID-19. A meno che le targhe vengano depositate, i veicoli sono ancora autorizzati all’uso, il che comporta sostanzialmente un premio adeguato al rischio.
Se una persona assicurata dovesse essere contagiata dal coronavirus e venire relegata in quarantena, l’Helvetia garantisce come di consueto la copertura in base alle prestazioni concordate. Per quanto riguarda la previdenza professionale, l’Helvetia non prevede distinzioni tra le «normali» malattie e quelle dovute a epidemie o pandemie. Le malattie legate al coronavirus sono pertanto soggette alle stesse condizioni valide per le altre malattie.
Per tutti i diritti dei beneficiari sono vincolanti le disposizioni dei relativi regolamenti di previdenza del personale applicabili. I nostri regolamenti previdenziali non prevedono disposizioni specifiche o restrizioni di copertura in caso di pandemia.
Si ricorda che durante la quarantena si ha diritto alla copertura solo se un medico attesta la relativa incapacità lavorativa in seguito a malattia (regola analoga a quella delle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia).
Se si tratta solo di una misura preventiva, come ad es. una direttiva stabilita dal datore di lavoro, non si è in presenza di una malattia che dà diritto all’erogazione delle prestazioni e quindi non sussiste alcuna copertura.
In tempi di crisi, con il lavoro ridotto un’azienda può ridurre temporaneamente o interrompere completamente l’impiego dei propri dipendenti. In caso di lavoro ridotto, la Confederazione copre l’80% della perdita di guadagno computabile per i dipendenti interessati da questa evenienza.
Con il lavoro ridotto, il salario finora assicurato nella cassa pensione resta invariato. In questo caso non sono richieste notifiche dei salari/variazioni del grado di occupazione. Sia i contributi che le prestazioni assicurate restano invariati.
Anche in caso di lavoro ridotto deve essere detratto l’intero importo del contributo a carico del dipendente dovuto alla cassa pensione. Lo stesso vale anche per gli altri contributi destinati alle assicurazioni sociali. L’obbligo di continuare a versare gli interi importi dei contributi per le assicurazioni sociali resta invariato anche per il datore di lavoro.
Se una persona assicurata dovesse essere contagiata dal coronavirus e venire relegata in quarantena, l’Helvetia garantisce come di consueto la copertura in base alle prestazioni concordate. Per quanto riguarda l'assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, l’Helvetia non prevede distinzioni tra le «normali» malattie e quelle dovute a epidemie o pandemie. Le malattie legate al coronavirus sono pertanto soggette alle stesse condizioni valide per le altre malattie.
Si ricorda che durante la quarantena si ha diritto alla copertura solo se un medico attesta la relativa incapacità lavorativa in seguito a malattia.
Se si tratta solo di una misura preventiva, come ad es. una direttiva stabilita dal datore di lavoro, non si è in presenza di una malattia che dà diritto all’erogazione delle prestazioni e quindi non sussiste alcuna copertura.
I dipendenti che fanno parte di una delle categorie a rischio e non sono in grado di lavorare, non hanno diritto all’indennità giornaliera in caso di malattia. Questi casi non saranno considerati alla stregua di incapacità lavorative in seguito a malattia.