Ai sensi dell’articolo 26 OPP2 (ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) l’istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera (periodo d’attesa: 24 mesi invece di 12), se:
Nel caso dell’opzione coordinata con la LPP sussiste il diritto a 730 giorni di indennità per ogni caso di prestazione assicurativa, al netto del periodo d’attesa.
Si consiglia di coordinare le prestazioni assicurative con quelle della rispettiva previdenza professionale (LPP). In tal modo beneficerete di una riduzione dei premi e, qualora si verificasse un caso assicurativo, le prestazioni verrebbero erogate in modo coordinato.
L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia in linea con la LAMal è prevista per aziende che sottostanno a un CCL e a cui sono pertanto prescritte determinate coperture assicurative.
L’Helvetia versa l’indennità giornaliera per uno o più casi di prestazione insieme al massimo per la durata indicata nella polizza, nell’arco di un periodo di 900 giorni consecutivi da ricalcolare a partire dal rispettivo giorno d’incapacità lavorativa e al netto del periodo d’attesa.
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L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia inizia a versare le indennità giornaliere in base al periodo d’attesa definito – di solito a 14, 30, 90 o 180 giorni.
L’obbligo di pagamento continuato del salario secondo il Codice delle obbligazioni (art. 324a CO) può variare a seconda della regione e della durata del rapporto di lavoro. Nel primo anno di servizio, il datore di lavoro deve pagare il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo «adeguatamente» più lungo.