Devono essere rispettate le condizioni quadro stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 1e dell’OPP 2:
- È necessaria un’apposita fondazione per l’esecuzione della previdenza come, ad esempio, la Fondazione d’investimento Liberty 1e Flex nel caso della «Helvetia Previdenza per i quadri 1e».
- Possono essere assicurate esclusivamente le componenti del salario superiori a una volta e mezza l’importo limite superiore ai sensi dell’art. 8, cpv. 1 della LPP (valore aggiornato al 2025: 136'080 franchi) fino al salario massimo assicurabile (valore aggiornato al 2025: 907'200 franchi).
- Nell’ambito di un piano di previdenza si possono offrire diverse strategie d’investimento.
- I rischi di morte e invalidità devono essere assicurati.
Per quanto riguarda la «Helvetia Previdenza per i quadri 1e», al momento le persone assicurate possono scegliere tra cinque diverse strategie d’investimento con una quota in azioni che spazia dallo 0 all’80%. In presenza di nuove esigenze, la persona assicurata può passare a una diversa strategia d’investimento nell’ambito della «Helvetia Previdenza per i quadri 1e». Inoltre, è possibile ottimizzare l’onere fiscale della persona assicurata attraverso riscatti volontari. Il piano di previdenza e le prestazioni per morte e invalidità vengono stabiliti a seconda delle esigenze dell’azienda.