Molte persone convivono, alcune con e altre senza certificato di matrimonio. Se un coniuge o un partner registrato muore, il/la superstite riceve una cosiddetta rendita per coniugi (2° pilastro) della persona deceduta. Il regolamento di previdenza stabilisce se le prestazioni in caso di decesso debbano essere erogate anche al convivente senza certificato di matrimonio. Vi sono inoltre descritti le condizioni e i requisiti necessari per poterne beneficiare. Per poter riscuotere una rendita per conviventi, molte casse pensione prevedono ad esempio la compilazione preventiva di un modulo di notifica di convivenza. Eventualmente sono anche previste delle prestazioni in capitale. A tal riguardo deve possibilmente essere presentata un’apposita clausola beneficiaria del convivente.
Le seguenti informazioni si riferiscono alle disposizioni vigenti presso l’Helvetia che possono differire da quelle di altre casse pensione.
Affinché una persona possa beneficiare delle prestazioni della previdenza professionale in qualità di convivente, devono essere adempiuti determinati requisiti legali:
Tutte le soluzioni offerte dall’Helvetia prevedono la possibilità di includere una rendita per conviventi. Oltre ai requisiti già menzionati valgono le seguenti premesse:
Potrete trovare informazioni dettagliate nella scheda informativa «Partner conviventi».
Di norma l’ammontare di una rendita per conviventi è pari a quello di una rendita per coniugi. Questi dati sono contenuti nel vostro certificato di previdenza. La mancata notifica non implica necessariamente l’eventualità che il convivente non possa beneficiare della prestazione: la rendita non viene erogata, ma anche in questo caso si può avere diritto alla riscossione dell’avere risparmiato e non utilizzato per la rendita (la cosiddetta garanzia di rimborso dei contributi) e a eventuali capitali in caso di decesso assicurati. La rivendicazione del diritto dipende dall’ordine dei beneficiari che, oltre a disporre i fruitori delle prestazioni, stabilisce a quanto queste ultime ammontano.
In riferimento al capitale in caso di decesso o a un’eventuale garanzia di rimborso dei contributi anche i conviventi possono far parte della cerchia dei beneficiari purché adempiano i requisiti corrispondenti secondo la definizione di convivente. A seconda della situazione di vita e della composizione della famiglia, oltre a un convivente, anche i figli della persona deceduta possono avere diritto alla riscossione della rendita. Conviene comunque affrontare per tempo la questione dell’ordine dei beneficiari. Perché anche in questo caso occorre stabilire se e e in che misura il convivente debba beneficiare della prestazione. Se si intende disporre altro rispetto a quanto stabilito dal regolamento è necessario darne comunicazione tramite il modulo «Ordine dei beneficiari» In questo modo è possibile modificare la sequenza dei beneficiari e la distribuzione delle quote del capitale in caso di decesso. In mancanza di questa comunicazione viene applicato quanto previsto dall’ordine dei beneficiari stabilito nel regolamento.