La legge stabilisce che le collaboratrici e i collaboratori di età superiore ai 58 anni che sono stati licenziati possano continuare a versare contributi per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Scegliendo questa opzione, la copertura di previdenza in caso di decesso o invalidità viene mantenuta in ogni caso quale prestazione minima.
La continuazione volontaria dell’assicurazione è possibile unicamente per la cosiddetta «previdenza di base», ossia la previdenza professionale obbligatoria. Non sarà invece possibile mantenere le soluzioni puramente sovraobbligatorie, come ad esempio una previdenza separata per i quadri. La persona licenziata può richiedere la continuazione dell’assicurazione presso il medesimo istituto di previdenza e continuerà a versare i propri contributi, ai quali si sommeranno quelli in precedenza versati dal datore di lavoro. In tal modo la persona interessata cessa di essere assoggettata alla previdenza professionale, ma rimane assoggettata all’AVS.
Dall’Helvetia, il personale licenziato può richiedere la continuazione volontaria dell’assicurazione a partire dall’età di 55 anni compiuti. Chi lo desidera può anche decidere se continuare ad assicurare l’intera previdenza (la copertura di previdenza in caso di decesso e invalidità nonché l’ulteriore versamento di contributi destinati a incrementare l’avere di vecchiaia) o solo i rischi di decesso e invalidità. Inoltre, la persona assicurata ha la possibilità, entro un determinato margine, di adeguare il salario sulla cui base vengono calcolati i contributi. Questo provvedimento torna utile se risulta impossibile o difficile provvedere per proprio conto al pagamento dei contributi versati in precedenza assieme al datore di lavoro.
L’interesse al mantenimento dell’assicurazione della previdenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda deve essere registrato presso l’Helvetia almeno un mese dopo l’uscita dal servizio. L’assicurazione sarà valida a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di uscita dal servizio. In tal modo si possono evitare probabili lacune.