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  • Licenziati? Mantenete la previdenza volontariamente.

    06.09.2022 | Priska Schnell
    Dall’01.01.2021, la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) prevede che le persone di età superiore ai 58 anni licenziate dall’azienda possano continuare volontariamente e a proprie spese la loro previdenza presso la cassa pensione.
674302086

Licenziati? Mantenete la previdenza volontariamente.

06.09.2022 | Priska Schnell
674302086
Dall’01.01.2021, la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) prevede che le persone di età superiore ai 58 anni licenziate dall’azienda possano continuare volontariamente e a proprie spese la loro previdenza presso la cassa pensione.

L’art. 47a LPP descrive i requisiti minimi per la continuazione di questa assicurazione

La legge stabilisce che le collaboratrici e i collaboratori di età superiore ai 58 anni che sono stati licenziati possano continuare a versare contributi per la previdenza professionale fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Scegliendo questa opzione, la copertura di previdenza in caso di decesso o invalidità viene mantenuta in ogni caso quale prestazione minima.

Ecco a cosa occorre prestare attenzione

La continuazione volontaria dell’assicurazione è possibile unicamente per la cosiddetta «previdenza di base», ossia la previdenza professionale obbligatoria. Non sarà invece possibile mantenere le soluzioni puramente sovraobbligatorie, come ad esempio una previdenza separata per i quadri. La persona licenziata può richiedere la continuazione dell’assicurazione presso il medesimo istituto di previdenza e continuerà a versare i propri contributi, ai quali si sommeranno quelli in precedenza versati dal datore di lavoro. In tal modo la persona interessata cessa di essere assoggettata alla previdenza professionale, ma rimane assoggettata all’AVS.

Continuare l’assicurazione con le soluzioni Helvetia per la previdenza del personale

Dall’Helvetia, il personale licenziato può richiedere la continuazione volontaria dell’assicurazione a partire dall’età di 55 anni compiuti. Chi lo desidera può anche decidere se continuare ad assicurare l’intera previdenza (la copertura di previdenza in caso di decesso e invalidità nonché l’ulteriore versamento di contributi destinati a incrementare l’avere di vecchiaia) o solo i rischi di decesso e invalidità. Inoltre, la persona assicurata ha la possibilità, entro un determinato margine, di adeguare il salario sulla cui base vengono calcolati i contributi. Questo provvedimento torna utile se risulta impossibile o difficile provvedere per proprio conto al pagamento dei contributi versati in precedenza assieme al datore di lavoro.

 L’interesse al mantenimento dell’assicurazione della previdenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro da parte dell’azienda deve essere registrato presso l’Helvetia almeno un mese dopo l’uscita dal servizio. L’assicurazione sarà valida a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di uscita dal servizio. In tal modo si possono evitare probabili lacune.

Per datori di lavoro. Art. 47a LPP: informazioni dettagliate.

Il foglio informativo, il modulo di iscrizione e le disposizioni complementari per la continuazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 47a LPP, incluse tutte le informazioni importanti, si trovano a qui n ella sezione Gestione del personale > Uscita dall’istituto di previdenza.

Siamo a vostra disposizione.

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