Il reddito nella terza età è in linea di principio imponibile alla stessa stregua del reddito che avete percepito finora. Ma vi sono delle differenze.
Le rendite dell’AVS e della cassa pensione sono soggette all’imposta sul reddito. Se al posto di una rendita della cassa pensione percepite il capitale di previdenza, quest’ultimo viene tassato una sola volta a un’aliquota d’imposta inferiore a parte.
Di norma la vostra rendita di vecchiaia privata è composta da una rendita garantita e da una rendita derivante dalla eccedenze. Dal 1° gennaio 2025 queste componenti devono essere tassate come reddito imponibile ad aliquote diverse (finora in generale la percentuale ammontava al 40%).
Quale quota della vostra rendita garantita (quota di reddito imponibile derivante dalle prestazioni garantite) deve essere dichiarata come reddito imponibile, dipende dal momento in cui avete stipulato la vostra rendita. Anche il tasso d’interesse tecnico minimo valido all’epoca influisce in questo senso. Trovate la percentuale della vostra rendita garantita nella tabella dell’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC. La quota imponibile di un’eventuale rendita derivante dalle eccedenze (quota di reddito imponibile delle prestazioni derivanti dalle eccedenze) è sempre pari al 70%.
All’inizio di ogni anno vi verrà inviato un attestato delle rendite di vecchiaia percepite l’anno precedente per la vostra dichiarazione delle imposte.Se costituite a lungo termine una rendita di vecchiaia nel pilastro 3a, potete dedurre i relativi contributi annuali dal reddito imponibile e quindi risparmiare ogni anno sulle imposte. Le rendite, invece, sono imponibili come reddito.