Per l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio, gli istituti finanziari concedono di norma un’ipoteca pari all’80% della somma d’acquisto o di costruzione dell’immobile, mentre l’acquirente deve versare il restante 20% attingendo a mezzi propri. Chi dunque vuole acquistare una casa o un’abitazione di proprietà non può fare a meno di costituire capitale proprio.
Il pilastro 3a rappresenta un’eccellente possibilità di costituire del capitale per l’acquisto di una casa e allo stesso tempo risparmiare sulle imposte. Banche e assicurazioni offrono prodotti adeguati, spesso abbinati a investimenti in titoli. Scegliendo una soluzione assicurativa, grazie all’esonero dal pagamento dei premi si può beneficiare della prosecuzione del processo di risparmio anche in caso d’incapacità di guadagno. In tal modo raggiungerete di sicuro il vostro obiettivo di risparmio. E se dovessero cambiare i vostri piani in merito all’acquisto di un immobile, avrete in ogni caso ben investito il vostro denaro in vista della previdenza per la vecchiaia.
Parte del capitale destinato all’acquisto della casa può provenire dalla previdenza professionale (cassa pensione). Pertanto, se si vuole risparmiare a questo scopo, conviene anche effettuare dei versamenti facoltativi nella cassa pensione, che tra l’altro comportano anche un vantaggio fiscale. Occorre tuttavia tenere conto dei requisiti in materia di fondi propri, del periodo di blocco e delle imposte; va infatti ricordato che
In genere il finanziamento con l’avere della cassa pensione è un passo che va ben ponderato. Al momento della concessione del credito vi consigliamo di discutere la possibilità della costituzione in pegno. E verificate assieme a un esperto la garanzia in caso di decesso e incapacità di guadagno nonché le conseguenze al pensionamento.
Non sempre è possibile finanziare autonomamente l’acquisto di una casa propria: spesso donazioni o un anticipo ereditario integrano la somma risparmiata. Talvolta gli immobili vengono anche trasferiti a familiari, come ad esempio quando una giovane coppia rileva la casa genitoriale. In ogni caso conviene discutere per tempo la questione in famiglia, palesando apertamente le esigenze di ognuno.
I genitori possono sostenere economicamente i figli per l’acquisto di una casa anche ricorrendo a una donazione. A differenza dell’anticipo ereditario, in caso di decesso la donazione non è soggetta all’obbligo di collazione se il donatore ne dispone la cancellazione nei confronti degli altri eredi. Tale disposizione va comunque stabilita nel testamento. Chiarite inoltre l’ammontare dell’imposta sulla donazione.
Se i genitori vendono casa ai propri figli ad un valore commerciale inferiore rispetto a quello effettivo si parla di «donazione mista». Attenzione: in caso di successione la «donazione mista» è collegata all’obbligo di collazione perché la differenza fra il prezzo di vendita e il valore commerciale viene considerata come anticipo ereditario.