L’avere di risparmio disponibile (la cosiddetta prestazione di uscita) della cassa pensione (2° pilastro) può essere utilizzato per acquistare o costruire un’abitazione di proprietà a uso proprio.
… l’abitazione sarà di esclusiva proprietà o in comproprietà o se si tratta di una proprietà comune di coniugi o di partner registrati.
… li utilizzate per ripagare il prestito ipotecario.
… li utilizzate per acquistare quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni.
… li utilizzate per effettuare investimenti di valorizzazione nella proprietà abitativa ad uso proprio esistente.
… il capitale viene utilizzato per il finanziamento di case/appartamenti di villeggiatura o abitazioni secondarie.
In caso di prelievo anticipato, fino al 50° anno di età è possibile investire in un’abitazione di proprietà al massimo l’importo corrente dell’attuale prestazione di uscita.
Dopo i 50 anni sono previste limitazioni ai prelievi: il capitale massimo disponibile corrisponde alla prestazione di uscita a cui si avrebbe avuto diritto a 50 anni, oppure alla metà della prestazione di uscita al momento del prelievo anticipato. Prevale l’importo più alto tra i due.
Quando viene prelevato il capitale, il registro fondiario deve riportare che la proprietà è stata finanziata con i fondi previdenziali. In tal modo si garantisce che in caso di successiva vendita dell’abitazione di proprietà il capitale confluisca nuovamente nella previdenza.
Il prelievo anticipato è immediatamente imponibile in quanto prestazione di capitale derivante dalla previdenza professionale. Non è possibile detrarre dalle imposte un eventuale rimborso. È opportuno chiarire questi aspetti direttamente con l’autorità fiscale competente.
La riduzione delle prestazioni di vecchiaia determinata dal prelievo anticipato può essere compensata soltanto mediante rimborso. A seconda di come è strutturato il piano previdenziale, occorre prevedere anche perdite in termini di tutela dai rischi (invalidità o decesso). È bene chiarire con la propria cassa pensione se sia opportuno stipulare un’assicurazione di rischio che colmi questa lacuna.
È possibile rimborsare volontariamente il prelievo anticipato fino al momento del pensionamento, finché non sopraggiunge un altro caso di previdenza (invalidità o decesso) o fino al versamento in contanti della prestazione di uscita. L’importo minimo di un eventuale rimborso ammonta a CHF 10’000.
Il prelievo anticipato deve essere rimborsato se si desidera riscattare volontariamente le prestazioni della previdenza professionale. Lo stesso si applica anche al caso in cui l’abitazione di proprietà debba essere venduta e il capitale non venga nuovamente investito entro due anni in un’abitazione di proprietà ad uso proprio.
Nel 2° pilastro è possibile costituire in pegno da un lato prestazioni previdenziali (vecchiaia, invalidità, decesso), dall’altro un importo fino all’ammontare della prestazione di uscita attualmente accumulata (in questo caso per le persone che hanno più di 50 anni valgono le stesse restrizioni previste per il prelievo anticipato). La costituzione in pegno può avvenire per l’ultima volta tre anni prima del pensionamento e deve essere segnalata per iscritto alla cassa pensione. È necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.
Con la costituzione in pegno, alcune delle possibilità ordinarie previste in relazione ai fondi previdenziali sono soggette a limitazioni. Nella misura in cui è interessato l’ammontare del pegno, il consenso del creditore pignoratizio è necessario nei seguenti casi:
Se vengono rispettati gli obblighi derivanti dall’ipoteca, non sono previste imposte e la copertura previdenziale non viene ridotta. Se tuttavia si deve realizzare l’importo costituito in pegno, la costituzione in pegno ha i medesimi effetti del prelievo anticipato.
Nell’ambito del terzo pilastro, ad esempio, si può fare ricorso al pilastro 3a per l’ammortamento indiretto dell’ipoteca. In luogo del rimborso viene accumulato un avere che funge da rimborso allo scadere dell’ipoteca.