La copertura assicurativa termina 31 giorni dopo la cessazione del diritto ad almeno la metà del salario.
Potete stipulare un’assicurazione mediante convenzione dell’Helvetia se:
Durante la riscossione dell’indennità di disoccupazione, durante i giorni di attesa e durante i giorni di sospensione, le persone disoccupate sono assicurate obbligatoriamente presso la Suva.
Le/I dipendenti che hanno sospeso la copertura contro gli infortuni nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) devono informare il loro assicuratore 30 giorni prima della scadenza della copertura assicurativa per gli infortuni non professionali.