Nell’attuale situazione d’emergenza, poter disporre della liquidità necessaria, e quindi garantire la solvibilità dell’azienda, sono due prerogative che hanno la massima priorità. Con l’ausilio di questi crediti transitori il Consiglio federale intende proporre uno strumento semplice ed efficace a sostegno delle piccole e medie imprese. Per usufruirne occorre tuttavia soddisfare determinati requisiti e tenere conto del fatto, che esso limita considerevolmente la libertà di azione delle aziende durante il periodo in cui quest’ultime ne beneficiano.
Mezzo alternativo a garanzia della liquidità
In considerazione di ciò, dal mio punto di vista i crediti COVID-19 rappresentano, per così dire, «l’ultima spiaggia» per chi volesse avere la garanzia di poter disporre di una certa liquidità. Se possibile, conviene innanzitutto valutare se è fattibile adottare altri provvedimenti a livello finanziario.
- Garanzia relativa a proroghe di pagamento da parte dei creditori
- Versamenti da parte dei titolari dell’azienda (concessione di un prestito, aumento di capitale o contributi a fondo perduto)
- Aumento di crediti e/o dei limiti di credito esistenti
- Richiesta di nuove linee di credito o prestiti da parte di terzi (tra cui crediti bancari, crowdlending e soluzioni simili)
- Trasformazione di impegni a breve termine in impegni a lungo termine o eventualmente capitale proprio
- Vendita di attivi estranei all’esercizio
- Sale e leaseback
Richiedere il massimo
Se un’azienda deve ricorrere a un credito COVID-19 per garantirsi la necessaria liquidità, personalmente richiederei la massima somma possibile, ossia il 10% del fatturato dell’anno scorso. In tal modo, oltre a soddisfare il fabbisogno di liquidità nell’immediato, si potrà disporre di una preziosa riserva di capitale per far fronte alle tante incertezze dei prossimi mesi.
Le limitazioni dovrebbero indurre a rimborsare quanto prima il credito
Se non dovesse essere possibile utilizzare per intero l’importo del credito concesso, si potrà restituire il denaro di cui non si è usufruito. In linea di principio le condizioni di rimborso sono flessibili. In tal modo, entro la scadenza massima prevista di cinque, e nei casi più difficili, di setti anni, le imprese possono restituire il credito in base alle loro esigenze. Secondo il contratto tipo, può accadere che la banca pretenda degli ammortamenti periodici e decida di ridurre il limite di credito di un importo pari alla quota non utilizzata.
Fintanto che un’azienda usufruisce di crediti COVID-19, la sua libertà d’azione sarà in ogni caso limitata, il che dovrebbe indurre le imprese a restituire quanto prima il prestito concesso.
- Nessun nuovo investimento nelle immobilizzazioni
Durante il periodo in cui usufruisce del credito COVID-19, un’azienda può solamente effettuare degli investimenti di sostituzione nelle immobilizzazioni. Gli investimenti di crescita e di ampliamento non sono ammessi.
- Nessuna garanzia in relazione a crediti concessi a terzi
Conformemente all’art. 6, cpv. 3 lett. b, durante il periodo in cui si usufruisce del credito è esclusa la concessione di prestiti attivi a terzi, società del gruppo o azionari. In tal modo si dovrebbe impedire che i crediti COVID-19 vengano utilizzati per altri scopi rispetto a quelli previsti.
- Nessun rifinanziamento dei crediti già esistenti
L’ordinanza vieta inoltre di utilizzare i crediti per il rifinanziamento di crediti già esistenti. Sono tuttavia ammessi gli ammortamenti ordinari conformi a quanto previsto dal contratto, e il versamento degli interessi per i crediti bancari esistenti; in questo particolare contesto, soggetto a limitazioni, i crediti bancari non sono considerati alla stregua dei prestiti privati. È inoltre consentito rifinanziare gli scoperti dei conti correnti (bancari o di PostFinance SA), generati a partire dal 23 marzo 2020, dell’istituto che concede il credito COVID.
- Nessun dividendo e tantième
Per l’intero periodo di tempo in cui beneficiano del credito, le imprese non possono fruire della distribuzione di dividendi o di tantième (partecipazioni agli utili), restituire gli apporti di capitale o rimborsare i prestiti azionari o di gruppo nonché finanziare con il capitale del credito concesso eventuali società estere che fanno parte del gruppo.
Lo stesso divieto riguarda anche le distribuzioni di dividendi non aventi direttamente carattere di liquidità, come ad es. gli importi contabilizzati sul conto corrente dell’azionista.
La questione si fa particolarmente spinosa nel caso di successioni aziendali nell’ambito delle quali il finanziamento è stato previsto tramite la costituzione di una holding di acquisizione, soprattutto considerando il fatto che i relativi divieti impediscono di ricorrere alla distribuzione dei dividendi e alla concessione di garanzie relative a prestiti attivi per ottemperare agli obblighi creditizi.
È possibile anche abbinare lo strumento in questione (credito COVID-19) ad altre soluzioni di finanziamento. Il credito concesso può così diventare parte di un intero programma di finanziamento, il che può essere un fattore particolarmente importante nel caso di finanziamenti di grandi imprese.
Sul sito web del Dipartimento federale delle finanze troverete preziose informazioni su tutto ciò che concerne le richieste di crediti transitori da parte delle imprese e altri link utili.