Ogni persona residente in Svizzera è tenuta a stipulare un’assicurazione malattia entro tre mesi dal trasferimento del domicilio in Svizzera o dalla nascita in Svizzera. Se non può farlo personalmente, la sua o il suo rappresentante legale deve farlo in sua vece.
Ciò significa che anche studenti, studentesse, allievi, allieve e tirocinanti provenienti dall’estero che soggiornano in Svizzera per più di tre mesi sono soggetti all’obbligo assicurativo e necessitano di un’assicurazione malattia svizzera.
La copertura assicurativa è valida fino alla fine dell’anno civile in corso. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali lo disdica per iscritto o in un’altra forma testuale osservando un termine di preavviso di 90 giorni.
Un’assicurazione malattia coverio non può essere prorogata se non sono più soddisfatte le condizioni di esenzione dalla legge cantonale sull’assicurazione malattie.
No, l’assicurazione malattia coverio non pone limiti di età e offre una soluzione adatta a tutte le fasce d’età.