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    • Mercato e assicurazioni sociali

      Nel 2° pilastro rimane tutto invariato: la riforma «LPP 21» è stata nettamente respinta nella votazione popolare del 22 settembre 2024. Vi sono novità nel pilastro 3a, dove in futuro sarà possibile colmare le lacune contributive. Il Consiglio federale ha presentato una prima proposta per l’attuazione e il finanziamento della 13a rendita AVS.
    Metalworker with apprentice in workshop
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    Nel 2° pilastro rimane tutto invariato: la riforma «LPP 21» è stata nettamente respinta nella votazione popolare del 22 settembre 2024. Vi sono novità nel pilastro 3a, dove in futuro sarà possibile colmare le lacune contributive. Il Consiglio federale ha presentato una prima proposta per l’attuazione e il finanziamento della 13a rendita AVS.

    Riforma della previdenza professionale («LPP 21»)

    La riforma «LPP 21» è stata nettamente respinta nella votazione popolare del 22 settembre 2024 con il 67% di voti contrari. Il tasso minimo di conversione fissato dalla legge rimane quindi al 6.8% e continuerà a gravare anche in futuro sulle casse pensione con soluzioni previdenziali vicine alla LPP. La ridistribuzione estranea al sistema dei ricavi dalle giovani generazioni a quelle anziane continua senza sosta.

    Anche la situazione previdenziale di lavoratrici e lavoratori impiegati a tempo parziale o con salari bassi rimane insoddisfacente. Scoprite cosa potete fare in modo mirato come datori di lavoro per migliorare le condizioni di questi gruppi di persone, anche senza riforma, nella rubrica «Prodotti e prestazioni».

    Attuazione e finanziamento della 13a rendita AVS: stato attuale

    Nel corso dell’estate 2024, il Consiglio federale ha presentato i parametri fondamentali per l’attuazione e il finanziamento della 13a rendita AVS e in autunno ha approvato un messaggio corrispondente al Parlamento. È previsto che la 13a rendita AVS sia versata una volta all’anno nel mese di dicembre, a partire dal 2026. Per il finanziamento, l’IVA aumenterà di 0.7 punti percentuali. Al tempo stesso è stata pianificata una riduzione dal 20.2% al 19.5% del contributo della Confederazione alle uscite dell’AVS.

    La 13a rendita AVS non avrà prevedibilmente alcun impatto sulla deduzione di coordinamento e sugli altri importi limite della previdenza professionale obbligatoria. Lo stesso vale anche per la valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza.

    Il progetto viene ora sottoposto al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Vi informeremo sui risultati nella prossima edizione di «Helvetia – News sul 2° pilastro».

    Riscatto nel pilastro 3a

    Nella previdenza privata vincolata, il pilastro 3a, sarà possibile in futuro colmare le lacune contributive mediante riscatti retroattivi.

    Le modifiche principali che entreranno in vigore il 1° gennaio 2025
    • Le lacune contributive nel pilastro 3a, che sorgono a partire dal 2025, potranno essere colmate in un secondo tempo tramite dei riscatti. Questa regolamentazione non vale per le lacune sorte prima del 2025. È possibile effettuare un riscatto a partire dal 2026 e al più tardi fino alla riscossione delle prestazioni di vecchiaia.
    • La lacuna contributiva di un anno corrisponde alla differenza tra il contributo massimo consentito e il versamento effettuato nel pilastro 3a. Con un riscatto è possibile colmare le lacune contributive che risalgono a un massimo di dieci anni prima (ma non prima del 2025). È possibile colmare contemporaneamente le lacune contributive di più anni. La lacuna contributiva di un singolo anno non può tuttavia essere suddivisa in più riscatti.
    • I riscatti sono ammessi solo per gli anni di contribuzione durante i quali è stato realizzato un reddito soggetto all’AVS. Le lacune che si creano a causa di una sospensione dell’attività lavorativa non possono quindi essere colmate.
    • È possibile effettuare un riscatto all’anno, ma non deve superare la «piccola deduzione» ai sensi dell’art. 7 OPP 3 (ultimo aggiornamento 2025: 7’258 franchi). Lo stesso vale anche per le persone che non sono affiliate a una cassa pensione. Prima di poter effettuare un riscatto, è necessario che il contributo massimo per l’anno in corso sia stato versato nel pilastro 3a.
    • I riscatti nel pilastro 3a sono deducibili dal reddito imponibile per le imposte dirette di Confederazione, cantoni e comuni.

    Dati di riferimento delle assicurazioni sociali 2025

    Dal 1° gennaio 2025 le rendite dell’AVS e dell’AI saranno adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Nel grafico seguente sono riportati i principali dati di riferimento e gli importi limite del primo, secondo e terzo pilastro del nostro sistema di assicurazioni sociali.

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    I contributi per AVS, AI e IPG subiranno le seguenti modifiche:

    • I contributi minimi per chi esercita un’attività lucrativa indipendente e per le persone che non svolgono un’attività lucrativa aumentano da 514 a 530 franchi all’anno.
    • Per l’AVS/AI facoltativa, il contributo minimo aumenta da 980 a 1010 franchi.
    • La tavola scalare decrescente dei contributi per chi esercita un’attività lucrativa indipendente si applica ora ai salari compresi tra 10’100 (in precedenza 9’800) e 60’500 (in precedenza 58’800) franchi.
    • Il salario di poco conto, dal quale i contributi AVS devono essere dedotti di regola solo su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, aumenta da 2’300 a 2’500 franchi.

    Anche i tassi minimi degli assegni familiari saranno adeguati al 1° gennaio 2025. L’assegno per i figli aumenta da 200 a 215 franchi e gli assegni di formazione aumentano da 250 a 268 franchi al mese. I cantoni continuano ad aver la possibilità di fissare importi più alti.  

    Adeguamento delle attuali rendite per i superstiti e d’invalidità del regime obbligatorio secondo la LPP

    Per legge, le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate periodicamente al rincaro. Gli adeguamenti si basano sull’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Solitamente il primo adeguamento di una rendita si effettua dopo un periodo di tre anni, all’inizio dell’anno civile successivo. Gli adeguamenti successivi sono effettuati contestualmente agli adeguamenti delle rendite AVS/AI.

    Dal 1° gennaio 2025 le rendite saranno adeguate al rincaro come segue, a seconda del momento del primo versamento:

    Anno di origine della rendita Tasso di adeguamento
    2021  5.8% 
    2020  0.8% 
    Prima del 2020  2.5% 
    Trovate maggiori informazioni nel comunicato stampa del Consiglio federale.
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    Autrice: Caroline Diem
    Perita in materia di previdenza professionale | Helvetia Assicurazioni Previdenza Svizzera