La riforma «LPP 21» è stata nettamente respinta nella votazione popolare del 22 settembre 2024 con il 67% di voti contrari. Il tasso minimo di conversione fissato dalla legge rimane quindi al 6.8% e continuerà a gravare anche in futuro sulle casse pensione con soluzioni previdenziali vicine alla LPP. La ridistribuzione estranea al sistema dei ricavi dalle giovani generazioni a quelle anziane continua senza sosta.
Anche la situazione previdenziale di lavoratrici e lavoratori impiegati a tempo parziale o con salari bassi rimane insoddisfacente. Scoprite cosa potete fare in modo mirato come datori di lavoro per migliorare le condizioni di questi gruppi di persone, anche senza riforma, nella rubrica «Prodotti e prestazioni».
Nel corso dell’estate 2024, il Consiglio federale ha presentato i parametri fondamentali per l’attuazione e il finanziamento della 13a rendita AVS e in autunno ha approvato un messaggio corrispondente al Parlamento. È previsto che la 13a rendita AVS sia versata una volta all’anno nel mese di dicembre, a partire dal 2026. Per il finanziamento, l’IVA aumenterà di 0.7 punti percentuali. Al tempo stesso è stata pianificata una riduzione dal 20.2% al 19.5% del contributo della Confederazione alle uscite dell’AVS.
La 13a rendita AVS non avrà prevedibilmente alcun impatto sulla deduzione di coordinamento e sugli altri importi limite della previdenza professionale obbligatoria. Lo stesso vale anche per la valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza.
Il progetto viene ora sottoposto al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. Vi informeremo sui risultati nella prossima edizione di «Helvetia – News sul 2° pilastro».
Nella previdenza privata vincolata, il pilastro 3a, sarà possibile in futuro colmare le lacune contributive mediante riscatti retroattivi.
Dal 1° gennaio 2025 le rendite dell’AVS e dell’AI saranno adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari. Nel grafico seguente sono riportati i principali dati di riferimento e gli importi limite del primo, secondo e terzo pilastro del nostro sistema di assicurazioni sociali.
I contributi per AVS, AI e IPG subiranno le seguenti modifiche:
Anche i tassi minimi degli assegni familiari saranno adeguati al 1° gennaio 2025. L’assegno per i figli aumenta da 200 a 215 franchi e gli assegni di formazione aumentano da 250 a 268 franchi al mese. I cantoni continuano ad aver la possibilità di fissare importi più alti.
Per legge, le rendite per i superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate periodicamente al rincaro. Gli adeguamenti si basano sull’andamento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo. Solitamente il primo adeguamento di una rendita si effettua dopo un periodo di tre anni, all’inizio dell’anno civile successivo. Gli adeguamenti successivi sono effettuati contestualmente agli adeguamenti delle rendite AVS/AI.
Dal 1° gennaio 2025 le rendite saranno adeguate al rincaro come segue, a seconda del momento del primo versamento:
Autrice: Caroline Diem