In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale, al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento delle persone guarite da patologie oncologiche, ha introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”.
Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Secondo la Legge suindicata, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando dalla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico (c.d. trattamento attivo) sono trascorsi, senza episodi di recidiva, più di:
Per alcune patologie oncologiche si applicano i diversi e inferiori termini previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e di seguito riportati
| Tipo di tumore | Specificazioni | Anni dalla fine del trattamento |
|---|---|---|
| Colon-retto | Stadio I, qualsiasi età | 1 |
| Colon-retto | Stadio II-III, > 21 anni | 7 |
| Melanoma | > 21 anni | 6 |
| Mammella | Stadio I-II, qualsiasi età | 1 |
| Utero, collo | > 21 anni | 6 |
| Utero, corpo | qualsiasi età | 5 |
| Testicolo | qualsiasi età | 1 |
| Tiroide | Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi < 45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi |
1 |
| Linfomi di Hodgkin | < 45 anni | 5 |
| Leucemie | Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età | 5 |
Pertanto, nei casi in cui, per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione, vengano richieste informazioni sullo stato di salute, l’interessato, decorsi i termini di cui sopra dalla conclusione dell'ultimo trattamento attivo, non sarà più tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali pregresse patologie oncologiche dalle quali sia guarito.
Qualora tali informazioni siano già state comunicate alla Compagnia o, comunque, siano in possesso di quest'ultima, le stesse non possono essere utilizzate per determinare, in particolare, le condizioni contrattuali, nonché per prevedere limiti, costi ed oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.
Al fine di permettere la cancellazione delle informazioni di cui sopra, il contraente può trasmettere alla Compagnia o all’Intermediario il certificato di oblio oncologico (rilasciato secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 pubblicato in GU n. 177 del 30/7/2024, come modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 28 novembre 2024, pubblicato in GU n. 15 del 20/1/2025).
La certificazione di cui sopra potrà essere trasmessa alla Compagnia: