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Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

In data 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, la quale, al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento delle persone guarite da patologie oncologiche, ha introdotto il cosiddetto “diritto all’oblio oncologico”.

Cos'è l'oblio oncologico?

Per “diritto all'oblio oncologico” si intende il diritto delle persone guarite da patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali la stipula o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Secondo la Legge suindicata, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando dalla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico (c.d. trattamento attivo) sono trascorsi, senza episodi di recidiva, più di:

  • dieci anni alla data della richiesta,
    oppure
  • cinque anni, se tale patologia è insorta prima del 21° anno di età.

Per alcune patologie oncologiche si applicano i diversi e inferiori termini previsti dal Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024 e di seguito riportati

Tipo di tumore Specificazioni Anni dalla fine del trattamento
Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1
Colon-retto Stadio II-III, > 21 anni 7
Melanoma > 21 anni 6
Mammella Stadio I-II, qualsiasi età 1
Utero, collo > 21 anni 6
Utero, corpo qualsiasi età 5
Testicolo qualsiasi età 1
Tiroide Donne con diagnosi <55 anni – uomini con diagnosi
< 45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi
1
Linfomi di Hodgkin < 45 anni 5
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5

Pertanto, nei casi in cui, per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione, vengano richieste informazioni sullo stato di salute, l’interessato, decorsi i termini di cui sopra dalla conclusione dell'ultimo trattamento attivo, non sarà più tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali pregresse patologie oncologiche dalle quali sia guarito.

Qualora tali informazioni siano già state comunicate alla Compagnia o, comunque, siano in possesso di quest'ultima, le stesse non possono essere utilizzate per determinare, in particolare, le condizioni contrattuali, nonché per prevedere limiti, costi ed oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

Come provvedere alla cancellazione delle informazioni?

Al fine di permettere la cancellazione delle informazioni di cui sopra, il contraente può trasmettere alla Compagnia o all’Intermediario il certificato di oblio oncologico (rilasciato secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 pubblicato in GU n. 177 del 30/7/2024, come modificato dal Decreto del Ministero della Salute del 28 novembre 2024, pubblicato in GU n. 15 del 20/1/2025).
La certificazione di cui sopra potrà essere trasmessa alla Compagnia:

  • a mezzo e-mail a: oblio.oncologico@helvetia.it;
    o, in alternativa,
  • a mezzo raccomandata A/R, in via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, all'attenzione degli uffici Underwriting Accident & Health (per le polizze rami Danni) o Gestione Operativa (per le polizze rami Vita).