10 agosto 2017, Testo: Redazione ARAG
Le autostrade, si sa, sono vie a pedaggio e a scorrimento veloce. Per quanto sicure, anch’esse tuttavia possono essere pericolose ed insidiose. È il caso, per esempio, degli incidenti causati dall’impatto contro oggetti sulla strada o a seguito di manovre per evitare ostacoli improvvisi oppure per l’investimento di animali.
I gestori, in questi casi, hanno delle precise responsabilità che possono essere ricondotte a tre tipologie:
In questa tipologia di responsabilità rientrano i danni al veicolo (lesione di bene materiale) o le lesioni personali (lesione dell’integrità psicofisica) subiti per cause imputabili al gestore.
La responsabilità per fatto illecito deriva dal principio di diritto del neminem laedere, ovvero il divieto di arrecare danno ingiusto ad alcuno (art. 2043 Cod. Civ.). In base ad esso, chiunque arrechi un danno ingiusto, inteso come lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico, è tenuto al risarcimento. Il danneggiato dovrà però dimostrare quando e come si debba imputare la responsabilità dell’ evento al gestore dell’autostrada.
Il gestore dell’autostrada deve garantire agli utenti che la strada sia sicura e priva di ostacoli. Deve quindi evitare che la rete stradale presenti situazioni insidiose o di pericolo nascosto che possano essere causa di danni.
Un tempo, l’orientamento dei nostri tribunali prevedeva che fosse il danneggiato, in caso di incidente, a dover dimostrare di non essere riuscito ad evitarlo nonostante la guida attenta e prudente. Fortunatamente le cose sono cambiate ed ora prevale un orientamento che pone a carico del gestore l’obbligo di dimostrare la mancanza di responsabilità per l’evento dannoso ed inverte, di fatto, il cosiddetto “onere della prova” (confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/1999).
Il gestore autostradale riveste la figura di custode della rete e risponde sempre dei danni cagionati agli utenti dalla cosa in custodia (autostrada), a meno che non dimostri che l’evento si è verificato per caso fortuito. La casistica di questo tipo di incidenti viene quindi
ricondotta nell'ambito della responsabilità da custodia, disciplinata dall'art. 2051 del Codice Civile. Da parte sua il danneggiato deve dimostrare soltanto che l’incidente è avvenuto sulla strada controllata dal quel gestore.
Il pagamento del pedaggio autostradale è un vero e proprio contratto, nello specifico un contratto di scambio: da una parte l’utente è tenuto a pagare il prezzo della tratta, dall’altro il gestore è obbligato a garantire la percorrenza del tratto stradale in piena sicurezza.
Per questo motivo se si verifica un danno, chi lo ha subito può contestare al gestore dell’autostrada un inadempimento contrattuale e chiedere il risarcimento.
Il gestore è tenuto a risarcire il danno, a meno che non riesca a dimostrare che l’evento dannoso è strato determinato da una causa a lui non attribuibile; ad esempio il caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e non evitabile, come l’improvviso mutamento delle condizioni meteo o un terremoto. Anche il Codice Civile (art. 1218) conferma che spetta al gestore autostradale provare che non ha responsabilità.
Si tratta di un principio molto favorevole agli utenti dell’autostrada, che testimonia i progressi fatti nel corso degli anni, per quanto riguarda la loro tutela.