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Polizze connesse a mutui e finanziamenti (legge 221/2012) – PPI (Payment Protection Insurance)

A seguito dell’emanazione della legge n. 221/2012 del 17 dicembre 2012, di conversione del decreto-legge 18 ottobre n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” si informa che nei contratti di assicurazioni connessi a mutui ed ad altri contratti di finanziamento Helvetia Vita, in caso di estinzione anticipata totale e/o parziale o di trasferimento del mutuo/finanziamento, rimborserà la parte di premio non goduta a decorrere dal giorno di estinzione del mutuo/finanziamento, al netto delle eventuali imposte, in proporzione agli anni e frazione di anni mancanti alla scadenza della copertura, secondo il seguente algoritmo:

R = P/N x T dove:
R: rimborso
P: premio imponibile (comprensivo di costi e provvigioni)
N: numero di rate mensili totali del piano rimborso mutuo della polizza
T: le rate mensili residue del piano di rimborso mutuo alla scadenza della polizza.
Helvetia Vita inoltre non tratterrà nessun importo a titolo di spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto o la restituzione del premio.
In alternativa Helvetia Vita, su richiesta dell’Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
La novità normativa si applica a tutti i contratti connessi a mutui e finanziamenti, compresi quelli commercializzati precedentemente all’entrata in vigore della legge di conversione.
Per le modalità con cui chiedere la restituzione del premio, per qualsiasi informazione o chiarimento, si prega di rivolgersi all’intermediario che ha collocato il contratto o di contattare Helvetia Vita all'indirizzo operationbanche@helvetia.it

In caso di estinzione parziale (le prestazioni assicurate relative al contratto si ridurranno proporzionalmente della misura corrisponde alla quota estinta di debito residuo) l'algoritmo utilizzato è:
RP = Frazione/Durata x Premio x Quota
dove:
RP: parte di premio rimborsato in caso di estinzione parziale
Frazione: tempo che intercorre tra la data di estinzione parziale del finanziamento e la scadenza contrattuale originaria, espressa in mesi;
Durata: durata contrattuale, espressa in mesi;
Premio: premio versato relativo alla garanzia in caso di decesso, che tiene conto di eventuali precedenti estinzioni parziali;
Quota: rapporto tra l'importo versato a titolo di estinzione parziale del mutuo/finanziamento e l'importo corrispondente al debito residuo relativo al mutuo/finanziamento al momento dell'estinzione parziale, calcolato secondo le condizioni previste dal piano di ammortamento originario.

In caso di copertura assicurativa attivata per un capitale inferiore al mutuo/finanziamento richiesto la suddetta quota è ulteriormente riproporzionata alla percentuale assicurata.
Helvetia Vita inoltre non tratterrà nessun importo a titolo di spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto o la restituzione del premio.
In alternativa Helvetia Vita, su richiesta dell’Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale alle condizioni originariamente pattuite.
L'Assicurato può anche chiedere che l'estinzione parziale abbia effetto esclusivamente con riferimento alla durata del mutuo/finanziamento e non all'ammontare del debito residuo non sarà dovuto il rimborso della parte di premio pagato e non goduto in quanto le coperture assicurative saranno comunque prestate fino alla scadenza originaria del mutuo/finanziamento.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: direzione.vita@helvetia.it


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