Polizze Vita

La normativa fiscale delle polizze vita: adesso è tutto così semplice?!

Il particolare regime fiscale è una delle caratteristiche che rende i prodotti vita più interessanti rispetto ad altri strumenti d’investimento. Ecco quali sono le agevolazioni fiscali e le imposte ad oggi in vigore.

25 novembre 2015, Testo: Giovanni Gallo

 

Comunemente la normativa fiscale risulta un po’ ostica ai non addetti ai lavori. Vi invito, a non perdervi d’animo e a leggere con attenzione questi brevi approfondimenti sull’argomento, tenendo presente che il particolare regime fiscale è una delle caratteristiche che rende i prodotti vita più interessanti rispetto ad altri strumenti d’investimento. L’obiettivo di questo articolo è quello di riepilogare in modo semplice le agevolazioni fiscali e le imposte ad oggi in vigore relativamente ai prodotti vita, con specifico riferimento all’area risparmio e investimento.

DETRAIBILITÀ DEI PREMI VERSATI PER LE POLIZZE VITA.

Prima di affrontare il tema della detraibilità dei premi è importante avere chiara la distinzione tra detraibilità e deducibilità. Quando compiliamo la dichiarazione dei redditi, la somma su cui viene calcolata l’imposta è il c.d. “reddito imponibile”, ossia la differenza tra reddito e le somme deducibili. Le somme deducibili sono dunque quelle che vengono sottratte al reddito prima di calcolare l’imposta. Le somme detraibili invece entrano in gioco dopo aver calcolato il reddito imponibile e la conseguente imposta da versare e vengono sottratte direttamente da quanto dovuto come imposta.

La detraibilità del premio versato è un vantaggio esclusivo delle polizze vita ed è consentita con riferimento ai prodotti che prevedono l’erogazione di una prestazione in caso di morte finanziata da una parte di premio (c.d. “premio di rischio”). Infatti, nei limiti della quota del premio versato relativa alla copertura assicurativa per il caso di decesso il Contraente ha diritto, nell’anno in cui il premio stesso è stato corrisposto, ad una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ha dichiarato, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Attualmente, la misura della detrazione è fissata al 19% con un tetto massimo di detraibilità di 530 euro previsto dal 2014 in poi (cfr. Decreto Legge 102/2013). Questo significa che se il premio di rischio è di 100 euro, il Contraente può portare in detrazione 19 euro. Nel caso in cui il premio di rischio sia invece di 1.000 euro è possibile detrarre al massimo 100,70 euro e cioè il 19% di 530 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (c.d. Imposta sulle rendite finanziarie).

Questa imposta si applica ai “redditi da capitale”, di conseguenza l’imposizione ha impatto su tutti i prodotti vita (prodotti assicurativi, finanziario-assicurativi e previdenziali per la fase di erogazione rendita) evidentemente se producono reddito.

La Compagnia, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene l’eventuale imposta dalle somme erogate al cliente al momento della liquidazione. Non sono assoggettabili all’imposta sostitutiva:

 

le somme corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato esclusivamente per la quota parte di prestazione riferibile alla copertura del rischio di morte dell'assicurato – c.d. "rischio demografico" (beneficio esclusivo delle polizze vita);
le somme percepite da un impresa che concorrono a formarne il reddito.


L’imponibile è determinato sulla base del rendimento finanziario maturato dal prodotto nei diversi periodi contrattuali c.d. “plusvalenza”. Tale valore è pari alla differenza – se positiva – tra l’importo lordo liquidabile al cliente e la somma dei premi pagati. In caso di prestazione caso morte verrà esclusa dall'imponibile la quota parte di prestazione e di premi riferibile alla copertura del rischio demografico.

Ad esempio, la prestazione caso morte erogata per una polizza TCM (Temporanea Caso Morte) è completamente esente dall'imposta sostitutiva. Ciò perché, in questa forma assicurativa di "puro rischio" non esistono componenti finanziarie (calcolate sulla base del rendimento di: un Fondo, un indice o una Gestione Separata) ma solamente quelle a copertura del rischio demografico (calcolate su base statistica attuariale). Infatti, questa tipologia di prodotto a fronte del pagamento del premio, prevede l’erogazione del capitale in caso di decesso dell’Assicurato.

L’aliquota d’imposta applicabile ai rendimenti maturati varia, nei diversi periodi contrattuali considerati e in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto. Nello specifico, alle plusvalenze maturate:

fino al 31/12/2011 si applica l’aliquota del 12,50% indipendentemente dalla composizione del sottostante finanziario collegato al contratto;
dall’1/01/2012 al 30/06/2014 si applica l’aliquota del 12,50% o del 20% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto;
a partire dall’ 1/07/2014 si applica l’aliquota del 12,50% o del 26% in base alla natura del sottostante finanziario collegato al contratto.
Le aliquote del 20% e del 26% di cui rispettivamente al punto 2) e 3) sono applicabili alla sola parte di rendimento riferibile agli strumenti finanziari collegati alla polizza che siano diversi da Titoli di Stato o equiparati, quali ad esempio: azioni, obbligazioni c.d. “corporate”, derivati etc. Infatti, relativamente alla parte di plusvalenze maturate dalla polizza riferibili a Titoli di Stato o equiparati continuerà ad applicarsi l’aliquota del 12,50%.

Per chiarire meglio i criteri di applicazione delle diverse aliquote di cui sopra, riporto di seguito un esempio. Nel caso di un contratto che al momento della liquidazione registra una plusvalenza di 200 euro interamente maturata a partire dall’1/07/2014, con una composizione del sottostante finanziario 100% Titoli di Stato, l’aliquota da applicare all’intera plusvalenza sarà 12,50%, arrivando così ad avere una tassazione di 25 euro. Mentre, sempre con riferimento alla medesima plusvalenza di 200 euro, nel caso in cui il sottostante finanziario collegato al contratto sia composto per il 50% da Titoli di Stato e per il restante 50% da titoli diversi, 100 euro saranno tassati al 12,50% (12,50 euro) e i rimanenti 100 al 26% (26 euro). L’imposta totale in questo caso sarà pari a 38,50 euro. Prendendo a riferimento quest’ultimo esempio, lo stesso risultato di un’imposta totale di 38,50 euro lo si ottiene applicando un’aliquota “sintetica” del 19,25% (calcolata dalla Compagnia tenendo conto delle diverse aliquote fiscali e della composizione del sottostante finanziario) all’intera plusvalenza maturata di 200 euro.

IMPOSTA DI BOLLO SULLA RENDICONTAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARIO-ASSICURATIVI.

L’impatto dell’imposta, con riferimento alle polizze vita è diretto solamente ai prodotti finanziario - assicurativi emessi o rinnovati a partire dall’1/01/2001. Nello specifico stiamo parlando delle polizze di assicurazione sulla vita: unit e index linked (ramo III), “multiramo” (solo per la parte di ramo III o V) e capitalizzazioni (ramo V). Sono escluse dall’applicazione tutte le polizze di Ramo I (rivalutabili, puro rischio ecc …), i PIP, i Fondi Pensione e i Fondi Sanitari.

L’imposta dovuta, viene calcolata sul valore della polizza e registrata annualmente, ed è trattenuta a partire dall’ 1/01/2012, al momento della liquidazione per: riscatto totale, riscatto parziale, scadenza e sinistro.

Le aliquote annue e i limiti di importo annui fissati per legge sono i seguenti:

per il 2012 - aliquota 0,10%, con un importo minimo di 34,20 euro ed massimo di 1.200 euro;
per il 2013 - aliquota 0,15%, con un importo minimo di 34,20 euro ed un importo massimo di 4.500,00 euro solo per i soggetti diversi da persone fisiche;
a partire dal 2014 - aliquota 0,20%, senza importo minimo e con un importo massimo di 14.000,00 euro solo per i soggetti diversi da persone fisiche.
L’imposta annua minima e massima dovuta sulle polizze stipulate presso una stessa Compagnia è attribuita proporzionalmente alle polizze detenute dal medesimo Contraente e viene determinata tenendo conto di quanto già eventualmente liquidato su contratti risolti totalmente.

Sono esentati dal pagamento dell’imposta di bollo:

i c.d. “Clienti istituzionali” quali ad esempio, banche, società finanziarie e imprese di assicurazione;
i soggetti esentatati per legge in modo assoluto dall’imposta di bollo, in particolare le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Tra questi soggetti sono ricompresi ONLUS, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Con la speranza che l’approfondimento sia stato utile e di vostro interesse vi invitiamo a vistare il sito www.helvetia.it, consultando il materiale pre-contrattuale e contrattuale dell’offerta prodotti troverete maggiori informazioni sugli argomenti trattati. Vista la continua evoluzione della materia fiscale è fondamentale tenersi aggiornati. Per qualsiasi dubbio non esitate a contattare la vostra Agenzia di riferimento e dove necessario vi suggeriamo di rivolgervi ad esperti in materia.


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