25 gennaio 2017, Testo: Redazione D.A.S.
Si è rivolta alla Compagnia Lucia, lavoratrice dipendente in possesso dei requisiti per usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/92, in quanto, a seguito di un colloquio con l'ufficio del personale del datore di lavoro, riferisce che l'azienda le avrebbe comunicato la possibilità di effettuare verifiche rispetto il corretto utilizzo di detti permessi. Non avendo ben compreso il quadro delineatole, Lucia chiede spiegazioni al servizio di consulenza legale telefonica di D.A.S.
Come noto, la Legge 104/92 concede ai lavoratori dipendenti una serie di agevolazioni per assistere familiari disabili che, qualora quest'ultimi siano maggiorenni, consistono in tre giorni di permesso retribuito mensile. Seppur all'atto pratico, talvolta, si incontrino alcune difficoltà applicative, è espressamente previsto che di tali permessi si possa richiedere il frazionamento ad ore, secondo un conteggio basato sulla seguente formula: (orario normale di lavoro settimanale/numero di giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.
I Consulenti di D.A.S. hanno confermato inoltre a Lucia che lo Statuto dei Lavoratori prevede cautele particolari per la sorveglianza dell'attività dei lavoratori (artt. 2-3-4), tuttavia con sentenze abbastanza recenti la Cassazione ha riconosciuto e ribadito la validità delle operazioni di controllo attuate dai datori di lavoro mirate a verificare, anche a mezzo di investigatori privati, se le ore di permesso vengano utilizzate dal dipendente per l'assistenza al familiare o per attendere ad altra attività (ex multis Cass. 9749/2016). Un loro uso improprio, infatti, oltre ad integrare un comportamento di grande disvalore sociale, costituisce una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'I.N.P.S. e può giustificare il licenziamento del lavoratore con rilevanza penale.
I consulenti hanno evidenziato a Lucia la necessità di richiedere i permessi in funzione delle attività effettive da espletarsi, eventualmente utilizzandoli ad ore a giornate e conservare ogni documento potenzialmente comprovante, in caso di contestazioni, le attività assistenziali svolte (prenotazioni di visite, scontrini di acquisto medicine, pagamento ticket sanitari, ricette mediche, etc.). Questo, naturalmente, in aggiunta all'obbligo che in generale vige sul dipendente che dovesse usufruire dei permessi per assistere un familiare a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, il quale espressamente deve attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011).
Lucia, rasserenata dai chiarimenti ottenuti, desiderosa di conciliare le necessità di cura con il rispetto degli obblighi verso l'azienda, ha ringraziato i Consulenti di D.A.S. e ha inoltrato al datore di lavoro la richiesta di utilizzo frazionato del permesso.