Non vi servono superpoteri per proteggere il vostro personale.
Le vostre attuali assicurazioni per il personale soddisfano ancora tutte le vostre esigenze o state cercando possibilità di ottimizzazione? Previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni o assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia: per proteggere il vostro personale nel migliore dei modi non vi servono superpoteri.
Sicurezza
protezione affidabile contro le conseguenze economiche di infortuni e malattie
Pianificabilità
soluzioni assicurative e previdenziali personalizzate
Vantaggi a lungo termine
personale soddisfatto e maggiore attrattiva sul mercato del lavoro
Le nostre assicurazioni per il personale
Qui potete trovare maggiori informazioni sulle soluzioni flessibili per proteggere il vostro personale – anche senza superpoteri.
Previdenza professionale (LPP)
Previdenza professionale (LPP)
La previdenza professionale, chiamata anche cassa pensione, fa parte del 2° pilastro del sistema previdenziale svizzero e ha lo scopo, insieme al 1° pilastro, di garantire in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita usuale.
La previdenza professionale, chiamata anche cassa pensione, fa parte del 2° pilastro del sistema previdenziale svizzero e ha lo scopo, insieme al 1° pilastro, di garantire in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita usuale.
Con l’assicurazione contro gli infortuni, che rientra nel 2° pilastro, tutto il personale è assicurato contro le conseguenze sulla salute ed economiche di infortuni e malattie professionali.
Con l’assicurazione contro gli infortuni, che rientra nel 2° pilastro, tutto il personale è assicurato contro le conseguenze sulla salute ed economiche di infortuni e malattie professionali.
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
In caso di malattia il datore di lavoro ha l’obbligo di continuare a versare il salario per un periodo di tempo limitato. Con la stipula di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia, tale obbligo diventa calcolabile per il datore di lavoro.
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
In caso di malattia il datore di lavoro ha l’obbligo di continuare a versare il salario per un periodo di tempo limitato. Con la stipula di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia, tale obbligo diventa calcolabile per il datore di lavoro.
La previdenza professionale, chiamata anche cassa pensione, fa parte del 2° pilastro del sistema previdenziale svizzero e ha lo scopo, insieme al 1° pilastro, di garantire in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita usuale.
La previdenza professionale, chiamata anche cassa pensione, fa parte del 2° pilastro del sistema previdenziale svizzero e ha lo scopo, insieme al 1° pilastro, di garantire in modo adeguato il mantenimento del tenore di vita usuale.
Con l’assicurazione contro gli infortuni, che rientra nel 2° pilastro, tutto il personale è assicurato contro le conseguenze sulla salute ed economiche di infortuni e malattie professionali.
Con l’assicurazione contro gli infortuni, che rientra nel 2° pilastro, tutto il personale è assicurato contro le conseguenze sulla salute ed economiche di infortuni e malattie professionali.
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
In caso di malattia il datore di lavoro ha l’obbligo di continuare a versare il salario per un periodo di tempo limitato. Con la stipula di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia, tale obbligo diventa calcolabile per il datore di lavoro.
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
Assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia (IGM)
In caso di malattia il datore di lavoro ha l’obbligo di continuare a versare il salario per un periodo di tempo limitato. Con la stipula di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia, tale obbligo diventa calcolabile per il datore di lavoro.