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    • Prodotti e prestazioni

      La riforma «AVS 21» coinvolge anche la previdenza professionale: vi spieghiamo quali effetti avrà sulla vostra previdenza per il personale. Presentiamo poi due ulteriori miglioramenti delle prestazioni recepiti nelle Disposizioni generali del regolamento 2024.
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    La riforma «AVS 21» coinvolge anche la previdenza professionale: vi spieghiamo quali effetti avrà sulla vostra previdenza per il personale. Presentiamo poi due ulteriori miglioramenti delle prestazioni recepiti nelle Disposizioni generali del regolamento 2024.

    Effetti della riforma «AVS 21» sulla vostra previdenza per il personale

    La riforma «AVS 21» darà un importante contributo alla stabilizzazione dell’AVS, come abbiamo ampiamente illustrato lo scorso anno (Helvetia – News sul 2° pilastro 2023 – Mercato e assicurazioni sociali). Tale riforma avrà un impatto anche sulla previdenza professionale, pertanto nei regolamenti di previdenza delle Fondazioni collettive dell’Helvetia sono stati apportati diversi adeguamenti che entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

    Le principali novità in sintesi
    • Età di riferimento: 65 anni per uomini e donne, con soluzione transitoria per le donne nate nel 1963 o prima
    • Nuova possibilità di pensionamento differito in caso di continuazione dell’attività lavorativa dopo l’età di riferimento
    • Maggiore flessibilità a livello di pensionamento parziale
    • Restrizioni al prelievo delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale
    Informazioni sulla riforma «AVS 21»
    Tutte le informazioni necessarie sull’attuazione della riforma «AVS 21» presso l’Helvetia sono disponibili sul nostro sito informativo. Anche i vostri collaboratori e le vostre collaboratrici saranno informati al riguardo attraverso il certificato di previdenza 2024.

    Miglioramento delle prestazioni nell’ambito della liberazione dal pagamento dei contributi

    Con questa novità, che si applicherà dal 1° gennaio 2024, l’Helvetia intende favorire la reintegrazione dei collaboratori e delle collaboratrici dopo una malattia di lunga durata, eliminando gli ostacoli procedurali che i datori di lavoro incontrano in relazione alla prosecuzione del rapporto professionale.

    Nel primo anno di incapacità lavorativa, la liberazione dal pagamento dei contributi avviene sulla base dell’incapacità attestata dal medico; a partire dal secondo anno, invece, essa si fonda sul grado d’invalidità stabilito dall’AI. Spesso passa parecchio tempo prima che l’AI renda nota la sua decisione. Se nel secondo anno di incapacità lavorativa il rapporto di lavoro rimane in essere e l’incapacità risulta superiore al grado di invalidità stabilito dall’AI (spesso retroattivamente) per tale periodo, anche la liberazione dal pagamento dei contributi per l’anno in questione viene adeguata a quanto attestato dal medico.

    Grazie alla semplificazione di tale processo, i datori di lavoro e i lavoratori beneficiano di una maggiore sicurezza in termini di pianificazione, di una riduzione degli oneri amministrativi ed eventualmente – a seconda della situazione – di prestazioni più elevate, il tutto mantenendo invariati i premi.

    «Liberazione dal pagamento dei contributi»

    Questo miglioramento delle prestazioni si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024 ed è descritto all’articolo 20 «Liberazione dal pagamento dei contributi» delle Disposizioni generali del regolamento.

    Opzione di capitale per invalidi

    Dal 1° gennaio 2024 anche le persone assicurate con un’incapacità di guadagno totale o parziale potranno richiedere il prelievo del proprio avere di vecchiaia sotto forma di capitale.

    Nell’ambito di una pianificazione personalizzata del pensionamento che tenga conto, fra le altre cose, della situazione familiare e fiscale, un numero sempre maggiore di persone assicurate sceglie di prelevare il proprio avere di vecchiaia, in toto o in parte, sotto forma di capitale. D’ora in poi intendiamo offrire tale possibilità anche alle persone assicurate con un’incapacità di guadagno totale o parziale, così che anch’esse possano strutturare in modo ottimale il proprio pensionamento.

    «Capitale di vecchiaia»

    Questa flessibilità sarà offerta a partire dal 1° gennaio 2024 ed è disciplinata dall’art. 21.5 «Capitale di vecchiaia» delle Disposizioni generali del regolamento.

    Come colmare le lacune con il 3° pilastro

    L’AVS e la previdenza professionale, che costituiscono rispettivamente il 1° e il 2° pilastro, offrono insieme una buona base per soddisfare le esigenze previdenziali più importanti. Tuttavia, la previdenza è una questione estremamente personale e i bisogni variano notevolmente da individuo a individuo. Inoltre, non tutte le lacune previdenziali possono essere colmate con l’AVS/AI o la cassa pensione. Per questo esiste il 3° pilastro.

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    Autrice: Caroline Kresta
    Responsabile Gestione dei prodotti Clienti aziendali | Helvetia Assicurazioni Previdenza Svizzera