Tutela legale

Comproprietà dell'abitazione e controversie familiari

Abitazione in comproprietà tra fratelli, ma gestita in autonomia da uno di essi e ceduta in locazione a terzi. Come comportarsi?

27 giugno 2017, Testo: Redazione D.A.S.

Si rivolge alla compagnia DAS il sig. Vincenzo, chiedendo un consiglio ai professionisti della Compagnia per un dissidio insorto con la sorella Mara circa la gestione della comproprietà dell'abitazione che un tempo era stata del padre, venuto a mancare da circa tre anni.

Vincenzo lamenta che l'immobile per un anno sia rimasto nell'esclusiva disponibilità della sig.ra Mara, che ivi risiedeva al momento della morte del genitore, e che, successivamente, la medesima abbia proceduto in totale autonomia a concedere il bene in locazione a terzi, percependo da allora in via esclusiva il canone pattuito come corrispettivo.

I consulenti della Compagnia, premesso che in base all'art. 1102 c.c. “il comproprietario può utilizzare la cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne ugualmente uso secondo il loro diritto", illustrano al sig. Vincenzo che per giurisprudenza consolidata quando un comproprietario viene estromesso ha diritto a richiedere un'indennità e che, in punto di contratto di locazione, in base ad una sentenza non troppo recente, la Cassazione ha affermato che "la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito di applicazione della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore potrà ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa ". (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 04/07/2012 n° 11135).

Posto, pertanto, che le normative vigenti e le relative interpretazioni confermano l'illegittimità del comportamento della sorella, i professionisti di DAS intervengono con una richiesta scritta in favore del sig. Vincenzo. La sig.ra Mara, nonostante l'iniziale riluttanza, a fronte dell'impossibilità di confutare sia in fatto che indiritto le pretese del fratello, addiviene dopo alcune settimane a più miti consigli, da un lato accettando le richieste economiche dell'assicurato Das (salvo esigere una compensazione per alcune spese di conservazione sostenute in proprio), dall'altro concordando di procedere, sentito il conduttore dell'immobile, ad aggiungere nell'intestazione del contratto di locazione anche il nominativo del fratello.

In seguito a questo epilogo positivo, lieto di essersi affidato ai consulenti della Compagnia, il sig. Vincenzo ringrazia DAS ed esprime la sua massima soddisfazione per essere stato seguito con professionalità ed in modo efficace, così da aver - tra l'altro - evitato una lite giudiziale contro la sorella, unica parente stretta a lui rimasta.

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